L'obbligo esiste dal 2021. La domanda vera è un'altra: chi paga, e quanto
In Italia l'obbligo di separare i rifiuti organici all'origine vale dal 31 dicembre 2021. L'articolo 182-ter del Testo Unico Ambientale lo ha imposto due anni prima della scadenza europea, e la raccolta differenziata dell'umido è matura da anni. Per un'impresa il problema non è più trovare una soluzione: è capire in quale regime si trova, e quanto sta pagando di TARI per un servizio che potrebbe non usare.
Tre cose da ricordare, se non leggete altro
Un solo obbligo, due strade possibili
Il fondamento è l'articolo 22 della direttiva quadro 2008/98/CE: dal 31 dicembre 2023 i rifiuti organici devono essere raccolti separatamente oppure riciclati alla fonte. Le due strade sono aperte dal testo. In Italia la trasposizione è l'articolo 182-ter del D.Lgs 152/2006, che impone la separazione all'origine già dal 31 dicembre 2021.
La valorizzazione in loco
Trattate i vostri rifiuti organici dove vengono prodotti, per compostaggio. La compostiera si installa da voi e la materia non prende la strada: è una delle due strade che l'articolo 22 prevede.
La raccolta differenziata
Affidate i vostri rifiuti organici a un operatore che li ritira separatamente per recuperarli altrove, in un impianto di compostaggio industriale o in digestione anaerobica.
Il testo non prescrive alcun procedimento particolare: impone la raccolta differenziata all'origine, poi un recupero effettivo. La scelta della soluzione spetta a voi. I rifiuti organici separati non devono però finire rimescolati con altri rifiuti: una cernita fatta più tardi, in impianto, non soddisfa l'obbligo.
L'Italia è arrivata prima, di due anni
L'obbligo non nasce con la scadenza europea del 31 dicembre 2023: l'articolo 182-ter del Testo Unico Ambientale aveva già fissato la separazione all'origine al 31 dicembre 2021. Intorno a quella data si sono mossi altri due testi, che contano almeno quanto l'obbligo stesso: il D.Lgs 116/2020, che ha cambiato la qualificazione dei rifiuti, e la legge 118/2022, che ha ridotto la durata dell'impegno per uscire dal servizio pubblico.
- 2006D.Lgs 152Testo Unico
- 2008art. 22direttiva quadro
- 2016DM 266compostaggio locale
- 2020D.Lgs 116urbani o speciali
- 202131 dicembreseparazione all'origine
- 2022legge 118impegno a due anni
- 2025legge 147sanzioni inasprite
I riferimenti vengono dal Testo Unico Ambientale e dai testi che lo hanno modificato: la separazione all'origine è fissata dall'articolo 182-ter, il regime urbani o speciali dagli allegati L-quater e L-quinquies del D.Lgs 116/2020, la durata dell'impegno dalla legge 5 agosto 2022 n. 118. Il più recente è il D.L. 116/2025, emanato l'8 agosto 2025 e convertito dalla legge 147/2025, approvata il 2 ottobre 2025.
Tutti i produttori, qualunque sia la quantità
L'allegato L-quinquies del D.Lgs 116/2020 elenca le attività economiche i cui rifiuti simili ai domestici sono rifiuti urbani: ristoranti, alberghi, mense, negozi, uffici, ospedali, panifici, senza alcun limite quantitativo. In pratica, appena c'è una cucina, una mensa, un'area ristoro o dell'invenduto alimentare, l'obbligo si applica.
La ristorazione, in tutte le sue forme
Ristoranti, birrerie, bar, catering, food court, dark kitchen: il numero di coperti non conta più.
L'ospitalità e la sanità
Alberghi, campeggi, residence, RSA, cliniche e ospedali, tanto per le cucine quanto per i vassoi di ritorno.
Il terziario e l'industria
Sedi direzionali, spazi di coworking, mense aziendali, siti industriali e piattaforme logistiche con refettorio.
Il commercio e l'istruzione
Supermercati, negozi di frutta e verdura, panifici, macellerie, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado e università con servizio mensa.
Una distinzione conta più di ogni altra, ed è quella che quasi nessuno spiega. Il D.Lgs 116/2020 ha eliminato l'assimilazione comunale: la qualificazione dei vostri rifiuti non dipende più da un regolamento locale, ma dalla legge. L'allegato L-quater elenca i codici EER interessati, l'allegato L-quinquies le attività i cui rifiuti simili ai domestici sono urbani. Ristorazione, alberghiero, retail, uffici e sanità producono rifiuti urbani; industria alimentare e logistica producono rifiuti speciali. Da qui dipende tutto il resto, compresa la possibilità di uscire dal servizio pubblico.
Separare non basta: bisogna poterlo dimostrare
Un controllo non si limita a constatare che un bidone esiste. Verifica che la materia sia effettivamente recuperata, e che voi possiate documentarlo.
La prova della soluzione adottata
Un contratto con un operatore della raccolta, oppure la prova di una soluzione di trattamento sul vostro sito.
Il registro, se producete speciali
Chi produce rifiuti speciali tiene il registro di carico e scarico e il formulario, oggi dematerializzati nel RENTRI, che ha sostituito il SISTRI. Chi produce rifiuti urbani non è tenuto né all'uno né all'altro: il servizio pubblico e la TARI ne fanno le veci.
I giustificativi di ritiro
Un documento per ogni operazione, datato e con il peso, che attesta la presa in carico della materia.
La formazione delle squadre
La cernita la fanno le persone: la loro formazione al gesto, e la sua tracciabilità, fanno parte del fascicolo. Ed è in formazione che si fissa una regola in più: il regolamento (CE) 1069/2009 qualifica i rifiuti di cucina come materiale di categoria 3 quando contengono componenti animali e sono destinati al compostaggio, e quel materiale va in un impianto riconosciuto. Nella compostiera vanno scarti di mondatura, frutta e verdura, fondi di caffè, foglie di tè, sfalci e potature, fiori; carne, pesce e avanzi di piatto restano sul percorso già esistente. La regola si definisce in base alla cucina e al menù.
Tre regimi distinti, e cosa è cambiato nel 2025
Quello che si applica dipende dalla qualificazione dei vostri rifiuti. Su un punto il quadro si è mosso di recente: il D.L. 8 agosto 2025 n. 116, cosiddetto « Terra dei fuochi », convertito dalla legge 147/2025, ha inasprito il trattamento sanzionatorio sull'abbandono e sul deposito incontrollato di rifiuti, introducendo una fattispecie distinta quando l'autore è il titolare di un'impresa o il responsabile di un ente.
| Regime | A chi si applica |
|---|---|
| Rifiuti urbani | Ristorazione, alberghiero, retail, uffici e sanità, ai sensi dell'allegato L-quinquies |
| Rifiuti speciali | Industria alimentare e logistica: contratto privato obbligatorio, registro di carico e scarico e formulario, dematerializzati nel RENTRI |
| Abbandono e deposito incontrollato | Fattispecie distinta quando l'autore è il titolare di un'impresa o il responsabile di un ente (D.L. 116/2025, convertito dalla legge 147/2025) |
A questo si aggiungono conseguenze spesso più immediate di una sanzione: una quota variabile della TARI che non cala, un rilievo in audit qualità, un punto bloccante in una gara d'appalto. E la copertura del servizio pubblico non è uniforme: 675 comuni non hanno alcuna raccolta dell'umido, e il 49 % di essi si trova al Sud. Per un'attività situata in uno di questi comuni, o in una zona rurale, isolata o stagionale, il compostaggio in loco non è un'alternativa al servizio: è l'unica soluzione disponibile.
Tre soluzioni, secondo quello che producete
La soluzione giusta dipende dal vostro quantitativo annuo, e da una leva economica che in Italia è scritta nel testo. L'articolo 238 comma 10 del Testo Unico consente a un'utenza non domestica che produce rifiuti urbani di conferirli fuori dal servizio pubblico, affidandoli a un operatore privato per il recupero. Chi lo fa non deve « la componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti », cioè la quota variabile della TARI; la quota fissa resta dovuta. La legge 118/2022 ha ridotto l'impegno a « non inferiore a due anni », contro i cinque previsti in precedenza: due anni sono un orizzonte di budget, cinque erano un vincolo.
La raccolta da parte di un operatore
Separate in cucina, un camion ritira i bidoni. Semplice da mettere in piedi, ma il costo e l'impronta di carbonio salgono in fretta quando i passaggi sono settimanali.
Il compostaggio in loco
La materia è trattata sul sito che la produce, e riparte solo una volta ridotta e stabilizzata: la compostiera toglie il 65 % della massa e trasforma cinquantadue ritiri all'anno in pochi ritiri, senza elettricità e senza allacciamenti. Meno quantità conferita, meno quota variabile. La compostiera è particolarmente adatta agli ambienti professionali e agli enti pubblici: quantitativi regolari e prevedibili, personale formato, uno spazio di servizio disponibile. Da 79 € IVA esclusa al mese.
La digestione anaerobica
Adatta ai grandi volumi industriali, produce biogas. Sovradimensionata per un sito che produce meno di qualche tonnellata all'anno.
Installare una compostiera non passa da un'autorizzazione. Il DM 266/2016 disciplina il compostaggio di comunità: fino a una certa soglia annua, l'avvio richiede una comunicazione al comune, non un'autorizzazione. È il quadro che rende praticabile una compostiera presso una mensa, un albergo o una scuola.
Il dettaglio, testo per testo
Questa pagina dà il quadro. Le nostre analisi entrano nel dettaglio, settore per settore e obbligo per obbligo.
Questa pagina presenta lo stato del diritto alla data del suo ultimo aggiornamento, a titolo di informazione generale. Non costituisce un parere legale: per una situazione particolare, rivolgetevi a un consulente o alle autorità competenti. Ultima verifica sulle fonti primarie: 1 settembre 2026.
PeazySapere a che punto siete richiede trenta minuti
Stimate online il vostro quantitativo e il vostro budget, oppure fate il punto con un esperto: diteci cosa producete e dove potreste installarla, vi diciamo quale modello serve, quante unità e quanto costa.